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Il reddito netto per la quantificazione dell'assegno di mantenimento
Il reddito netto per la quantificazione dell'assegno di mantenimento
Il presupposto dell’assegno
di divorzio consiste nell’impossibilità
del coniuge richiedente di procurarsi adeguati mezzi di sostentamento per
ragioni obiettive tenendo conto di tutti gli elementi ed i fattori individuali,
ambientali, territoriali, economico-sociali della specifica fattispecie.
Ai fini dell’accertamento, il tenore di vita
viene desunto dalle possibilità economiche dei coniugi, ossia dall’ammontare
complessivo dei loro redditi e delle loro disponibilità patrimoniali.
Tuttavia la determinazione del quantum dell’assegno di mantenimento deve operare sul reddito netto del coniuge obbligato al versamento poiché la famiglia, in costanza di matrimonio, fa affidamento su di esso (Corte di Cassazione, sez. I Civile, ordinanza n. 651/19; depositata il 14/01/2019).
Le
Sezioni Unite hanno più volte ribadito (tra cui vedi la sentenza n. 18287/18) che il riconoscimento
dell’assegno divorzile, avendo una «funzione
assistenziale ed in pari misura compensativa e perequativa», richiede «l’accertamento dell’inadeguatezza dei mezzi
dell’ex coniuge istante». Oltre alla natura assistenziale, l’assegno
divorzile presenta dunque una «natura
perequativo-compensativa», discendente dalla declinazione del principio
costituzione di solidarietà, e un’ulteriore «funzione equilibratrice del reddito degli ex coniugi», funzione
preordinata alla ricostruzione del tenore di vita endoconiugale.
Sulla base di tali premesse, la Suprema Corte adita
ricorda che, ai fini del riconoscimento
e della determinazione dell’assegno di mantenimento, la valutazione delle
capacità economiche del coniuge obbligato al versamento deve essere operata sul
reddito netto e non su quello lordo poiché «in costanza di matrimonio, la
famiglia fa affidamento sul reddito netto ed ad esso rapporta ogni possibilità
di spesa».